AIC Lazio

Statuto

Articolo 1

È costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e del Codice Civile, una associazione di promozione sociale denominata “Associazione italiana celiachia LAZIO – APS”, anche “AIC LAZIO – APS”. In conseguenza dell’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 l’associazione ha l’obbligo di inserire l’acronimo “APS” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L’associazione ha sede legale nel Comune di Roma. Il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo amministrativo e non comporta modifica statutaria. Al Consiglio Direttivo di AIC LAZIO – APS compete anche la possibilità di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in altre località. L’associazione ha durata illimitata. L’associazione aderisce ed è parte integrante della Federazione di enti che si riconoscono sotto la denominazione comune “Associazione Italiana Celiachia” e riconosce in AIC Nazionale il soggetto di riferimento per la disciplina delle regole associative interne e lo svolgimento delle attività comuni; l’associazione fa pertanto proprie tutte le disposizioni statutarie, regolamentari assunte nel tempo da AIC nazionale, impegnando l’ente e i propri aderenti a rispettarle, in quanto compatibili con il suo status di associazione di promozione sociale.

Articolo 2
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nel miglioramento della qualità della vita delle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme (DE).
Le finalità sono perseguite mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati all’AIC Nazionale della quale l’associazione fa parte.
L’Associazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza in via principale attività di interesse generale nei seguenti ambiti, in relazione a:
a) interventi e servizi sociali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del D Lgs 117/17 ed in particolare:
– assistenza ai celiaci e alle loro famiglie sulla gestione della malattia, l’accesso ai diritti ad essi riconosciuti e della terapia con dieta senza glutine,
b) interventi e prestazioni sanitarie di cui all’ all’articolo 5, comma 1, lettera b) del D Lgs 117/17 ed in particolare:
– prestazioni di specialisti (dietisti, psicologi e altri operatori sanitari) sulla terapia e follow up della celiachia e DE
c) prestazioni socio sanitarie, di cui all’ all’articolo 5, comma 1, lettera c) del D Lgs 117/17;
d) attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) del D Lgs 117/17 ed in particolare:
– divulgazione della conoscenza scientifica relativa alla diagnosi e trattamento della celiachia e DE, specificamente rivolta alla classe medica e agli operatori sanitari interessati alla diagnosi e al trattamento del paziente celiaco o con DE
– diffondere la conoscenza e l’educazione sull’alimentazione senza glutine nell’ambito della ristorazione collettiva e del settore alimentare, pubblico e privato
– selezionare, formare e aggiornare il personale dei locali che propongono menù e alimenti senza glutine per consentire alle persone celiache di seguire in sicurezza la dieta senza glutine anche al di fuori delle mura domestiche
– organizzazione di iniziative di divulgazione su celiachia e DE
e) attività di organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i) del D Lgs 117/17 ed in particolare:
– realizzare attività di aggregazione sociale con particolare riguardo a quelle giovanili e quelle dedicate alle famiglie (es: incontri di auto aiuto, corsi di cucina ecc.), atte a ridurre il disagio connesso alla diagnosi di celiachia e DE; – realizzazione di materiale editoriale per informare gli associati ad AIC Lazio APS e le loro famiglie sulla conoscenza della celiachia, sulla dieta senza glutine e l’accesso ai diritti;
f) attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 5, c 1, lettera t) del D Lgs 117/17 ed in particolare:
– promuovere iniziative sportive con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle attività associative e per diffondere il messaggio dell’importanza della compliance alla dieta che permette ai celiaci una vita conforme alle attività e agli stili di vita prevalenti.
g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all’art. 5 c.1, lettera u): – cessazione gratuita di alimenti senza glutine a celiaci di popolazioni in situazioni di particolare svantaggio; – servizi di supporto di associazioni partner impegnate nell’assistenza a categorie in situazioni di svantaggio, con specifico riferimento all’informazione sulla dieta senza glutine.
h) promozione della tutela dei diritti sociali, dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 5, c 1, lettera w) del D Lgs 117/17, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie per il miglioramento dell’assistenza ai pazienti di celiachia e DE e l’accesso alle tutele e ai diritti
– promozione di rapporti con istituzioni ed enti aventi scopi e programmi coerenti con gli obiettivi di AIC Lazio APS, come ad esempio le unità territoriali delle società mediche SIMG, SIP, etc
– raccolta dati territoriali presso le istituzioni locali sulla diffusione della celiachia e della DE
– promuovere la conoscenza della celiachia e della DE attraverso l’utilizzo di strumenti di divulgazione rivolti a specifici target (esempio scuole di ogni ordine e grado) e alla popolazione generale
– promuovere la corretta e piena applicazione dei diritti sanciti dalla L. 123/05 e seguenti, finalizzata al pieno inserimento dei celiaci nella società.

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da apposito decreto ministeriale. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 3

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Gli enti associati APS devono essere in numero almeno doppio rispetto agli altri enti associati.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta di ammissione dell’aspirante socio; se la rigetta, entro 60 giorni deve motivare la delibera e comunicarla all’interessato. Quest’ultimo può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Non sono ammesse adesioni che prevedano la partecipazione temporanea all’associazione.

Articolo 4

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • esaminare i libri sociali;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, gli associati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri soci si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che

l’esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell’organizzazione

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione, che ai sensi dell’articolo 1 del presente statuto si riconosce in AIC nazionale, si fa parte attiva affinché da parte di soci e degli organi associativi siano conosciute e rispettate tutte le norme regolamentari di AIC nazionale, quali ad esempio quelle relative il Codice Etico.

Articolo 5

La qualifica di associato cessa per recesso, morte, decadenza per morosità o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione del Collegio dei Probiviri su richiesta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Chi non versa la quota associativa entro l’anno solare, decade dalla qualifica di associato, automaticamente senza bisogno di alcuna deliberazione. Gli associati decaduti per morosità saranno riammessi qualora procedano al versamento della quota annuale omessa.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all’associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6

Sono organi dell’associazione:

l’Assemblea;

il Consiglio direttivo;

il Presidente;

il comitato esecutivo se nominato;

l’Organo di controllo;

Il Collegio dei Probiviri.

Articolo 7

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel Libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota associativa annua in corso.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega, scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato potrà avere non più di una delega scritta.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante pubblicazione sul sito web nonché comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati, con modalità quali, a titolo esemplificativo, l’invio di lettera semplice, e-mail o invio di brochure. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio di esercizio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento;

delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei ¾ (oppure 2/3) dei presenti in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Le votazioni sono palesi o per votazione a scrutinio segreto se richiesto da almeno 1/10 dei presenti con diritto di voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per l’elezione delle cariche sociali si procederà di norma col sistema della votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal Presidente. Ogni aderente all’Associazione ha diritto di consultare il verbale.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– determinare l’importo delle quote associative e stabilire le differenti categorie di associati in relazione alle stesse;

– nominare, tra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Il numero dei consiglieri viene stabilito dall’Assemblea al momento della nomina degli stessi su proposta del Consiglio Direttivo.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Presidente e i Consiglieri hanno diritto a un solo voto e non sono ammesse deleghe; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

All’atto dell’accettazione della carica i Consiglieri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dalla legge.

Il Consigliere, che nel corso del suo mandato, si trovasse in condizioni di conflitto d’interessi con gli scopi associativi, deve darne immediatamente comunicazione agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare ad atto, deliberazione e votazione ove si possa verificare e concretizzare il conflitto d’interessi. Al conflitto di interessi si applica l’art. 2475-ter cod. civ.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni, ogni qual volta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno due terzi dei membri; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo o, per altre cause, se viene a mancare il numero minimo previsto dallo Statuto o se viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio o comunque se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade, restando in carica per l’ordinaria gestione della associazione fino alla convocazione, entro 20 giorni, dell’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. Il Presidente presiede altresì il Comitato scientifico.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente nomina il Tesoriere.

Articolo 10
Tutte le delibere del Consiglio Direttivo Regionale devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Al Consiglio Direttivo Regionale spetta l’attuazione concreta dei fini sociali, secondo le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale e dura in carica un triennio; esso è composto da almeno tre membri e dai rappresentanti provinciali eletti dall’Assemblea della propria provincia, che prestano la loro opera gratuitamente, e sono rieleggibili.

I tre membri vengono eletti dall’Assemblea Regionale; colui che avrà riportato il maggior numero di voti, avrà il compito di convocare entro 15 giorni il nuovo Consiglio per nominare al suo interno:

  • un Presidente;
  • un Tesoriere;
  • uno o più Vice Presidenti.

I rappresentanti provinciali fanno quindi parte di diritto del Consiglio Direttivo Regionale.

Il Consiglio Direttivo Regionale organizza un Comitato Scientifico formato da persone di chiara competenza nella patologia celiaca.

Tutte le decisioni consiliari devono essere approvate a maggioranza.

Si costituisce, inoltre, un ufficio di Presidenza composto da cinque persone (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e due Consiglieri) per definire e gestire il programma annuale e le urgenze.

Nel caso di motivata impossibilità a partecipare al Consiglio Direttivo Regionale, ai Referenti Provinciali è data la possibilità di farsi rappresentare per delega da persona di propria fiducia.

L’appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:

  • dimissioni;
  • decesso;
  • scadenza mandato;
  • assenze ripetute non giustificate.

Articolo 11

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e comunque tra coloro che non compongono il Consiglio Direttivo. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, fatta eccezione per le ipotesi già disciplinate dagli art. 3 e 5 dello Statuto.

Nel caso in cui non sia presente il Collegio dei Probiviri nell’AIC LAZIO APS si potrà fare riferimento al Collegio di AIC Nazionale.

Articolo 12

È istituito in modo permanente il Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto in numero variabile da professionisti esperti nella celiachia e dermatite erpetiforme; rappresenta il supporto medico scientifico alle decisioni del Consiglio Direttivo; organizza momenti formativi ed informativi diretti a più categorie di utenti; attiva strumenti di ricerca e momenti di scambio della conoscenza. Il Comitato scientifico è organizzato in una assemblea costituita da tutti i professionisti esperti ed un esecutivo, composto da 5 membri della comunità scientifica e nominati dal Consiglio Direttivo. L’esecutivo del Comitato Scientifico partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, se da questi invitato, senza diritto di voto. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo o scelto tra membri del Direttivo stesso.

Articolo 13

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Articolo 14

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 15

Ai fini di cui al precedente art. 13, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l’articolo 8, comma 2 del D Lgs 117/17.

Articolo 16

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.

I contributi associativi dovuti dai soci ordinari sono stabiliti annualmente dal Consiglio direttivo il quale disciplina anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte degli associati.

Le prestazioni contemplate dallo scopo dell’Associazione sono fornite agli associati in regime di mutualità nell’ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo.

Articolo 17

L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. In presenza delle condizioni previste dal comma 2 dell’art. 2364 cod. civ., il termine potrà essere prolungato sino a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 18

L’Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell’associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 100mila euro.

L’Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell’associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 1 milione di euro.

Articolo 19

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Articolo 20

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Codice del Terzo Settore. 

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

Articolo 21

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

Articolo 22

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio direttivo. Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del Comitato Esecutivo se saranno nominati, l’ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti dell’Associazione.

Articolo 23

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 24

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D Lgs 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Articolo 25

Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea in sessione straordinaria nella riunione del 20 Luglio 2019, sostituisce ed annulla quelli precedenti.

Gli attuali organi associativi, salvo il Collegio dei revisori dei conti, rimangono in carica fino alla naturale scadenza del relativo mandato, anche se eletti e/o nominati secondo le procedure contemplate nello Statuto precedente.